Art. 9.
(Norme transitorie).

      1. La pubblica amministrazione adegua le proprie strutture e i propri programmi di formazione del personale a quanto previsto dall'articolo 6 entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

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      2. La pubblica amministrazione è tenuta, altresì, a dare attuazione alle disposizioni di cui agli articoli 4 e 5, rispettivamente entro sei mesi ed entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
      3. È istituito un gruppo di lavoro interministeriale per monitorare l'attuazione della presente legge nel corso dei primi tre anni dalla data della sua entrata in vigore, costituito da esperti designati dai Ministri per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca.